Molluschi bivalvi - Disciplina della pesca
La
pesca, la produzione e la commercializzazione dei molluschi
bivalvi vivi (M.B.V.) è regolamentata dal D.L.vo
30 dicembre 1992 N° 530, che recepisce la Direttiva
CEE 91/492. E' una normativa comune a tutti i Paesi dell'Unione
Europea. Recentemente la Decisione della Commissione del
15 marzo 2002 N° 2002/225/CE ha apportato alcune modifiche
limitatamente al tenore massimo di biotossine algali.
I M.B.V. destinati al consumo umano diretto, devono avere
i seguenti requisiti igienico-sanitari:
* essere freschi, vivi e vitali e presentare gusci privi
di sudiciume,
* contenere meno di 300 coliformi fecali e/o meno di 230
escherichia coli per 100 grammi di polpa e liquido intervalvare,
* essere privi di salmonelle in 25 grammi di polpa,
* non contenere sostanze tossiche o nocive,
* avere un contenuto massimo di nuclidi radioattivi nei
limiti delle norme vigenti sugli alimenti,
* contenere meno di 80 microgrammi di biotossine algali
PSP (Paralytic Shellfish Poison) per 100 grammi di polpa,
* non contenere tossine NSP (Neuroparalytic Shellfish Poison),
* non contenere tossine DSP (Diarrethic Shellfish Poison)
in quantità superiore a 160 microgrammi per chilogrammo
di polpa,
* non contenere Yessotossine in quantità superiore
a 1 milligrammo per chilogrammo di polpa,
* non contenere Azaspiracid in quantità superiore
a 160 microgrammi per chilogrammo di polpa,
* Non contenere tossine ASP (Amnesic Shellfish Poison) in
quantità superiore a 20 microgrammi (di acido domoico)
per grammo.
Un altro punto importantissimo del D.L.vo 530 è l'obbligo
per le Regioni di procedere alla classificazione delle acque
sedi di banchi naturali, di allevamenti e delle aree di
stabulazione: gli specchi d'acqua possono essere classificati
come zona A, B o C, a seconda delle caratteristiche microbiologiche,
chimiche, fisiche e tossicologiche dei M.B.V. che vi vivono.
I M.B.V. provenienti da una zona classificata A possono
essere destinati al consumo umano diretto senza dovere subire
nessun processo di risanamento; quelli provenienti da un
zona classificata B devono subire prima della commercializzazione
un processo di depurazione; quelle provenienti da una zona
classificata C devono essere stabulati per non meno di due
mesi in acque classificate A.
Requisiti delle varie zone:
* zona A: i M.B.V. devono avere meno di 300 colifecali e/o
di 230 Escherichia Coli in 100grammi di polpa,
* zona B: i M.B.V. devono avere meno di 6.000 colifecali
e/o di 4.600 Escherichia Coli in 100 grammi di polpa,
* zona C: i M.B.V. devono avere meno di 60.000 colifecali
in 100 grammi di polpa.
La Regione Veneto ha provveduto alla classificazione delle
acque con la Deliberazione della Giunta N° 2725 del
27/07/1998.
Con questa Deliberazione vengono così classificate:
* zona A le acque del mare Adriatico oltre una zona di rispetto
di 1/4 di miglio dalla costa,
* zona B le acque interne della laguna di Venezia ad accezione
dei canali interni e delle acque prospicienti Chioggia e
Venezia,
* zona C l'ampia zona della laguna prospiciente la zona
industriale di Marghera ed alcuni piccoli punti ben delimitati
e particolarmente inquinati della laguna.
Tutte le operazioni che vanno dalla raccolta dei M.B.V.
nei giacimenti naturali o negli allevamenti fino alla loro
esposizione sul banco di vendita dei pescivendoli sono codificate
e regolamentate.
Una volta raccolti i M.B.V. devono essere immediatamente
trasportati in stabilimenti con riconoscimento CE, che possono
essere o centri di spedizione (in essi sono lavorati solo
i M.B.V. destinati al consumo umano diretto), oppure centri
di depurazione (in essi i M.B.V. sono sottoposti ad un trattamento
di depurazione prima di essere confezionati).
* CENTRO DI DEPURAZIONE
In questi stabilimenti vengono sottoposti a depurazione
i M.B.V. che provengono da zone acquee classificate "B".
Le operazioni che vengono eseguite sono: la cernita, la
depurazione, il confezionamento e l'etichettatura.
Il trattamento di depurazione viene di norma fatto con acqua
di mare pulita che permette al mollusco di eliminare sia
agenti microbici, sia eventuali sostanze tossiche assunte
precedentemente.
La durata della depurazione è legata alla carica
batterica iniziale dei M.B.V., e solitamente non dovrebbe
essere inferiore a cinque ore.
Accanto ai centri di depurazione tradizionali, il Ministero
della Salute da qualche anno sta autorizzando anche stabilimenti
più piccoli che utilizzano acqua dolce opportunamente
trattata con NaCl e sterilizzata in impianti a circuito
chiuso; questi stabilimenti, che di solito sono dotati di
una o due piccole vasche, sono soggetti a restrizioni particolari:
non possono infatti depurare giornalmente più di
50 chilogrammi di M.B.V. per metro quadrato di superficie
delle vasche.
I bins sono l'ultimo ritrovato tecnologico in ordine di
tempo: si tratta di vasche di circa 1 metro cubo di capacità,
che sono poste una accanto all'altra, ed in alcuni casi
anche sovrapposte verticalmente. In questi impianti viene
sfruttata l'azione ossidante dell'ozono associata all'effetto
battericida dei raggi UV e all'attività di filtrazione
dei letti sabbia o di carboni attivi. Il quantitativo di
prodotto che può essere depurato è molto elevato
e può raggiungere anche kg. 240 per metro cubo. Il
tempo minimo di depurazione è di 12 ore.
* CENTRO DI SPEDIZIONE
Nei centri di spedizione possono transitare soltanto M.B.V.
provenienti da zone acquee classificate "A" o
da centri di depurazione che li abbiano adeguatamente trattati.
In questi stabilimenti viene fatta solo la cernita, il confezionamento
e l'etichettatura di questi molluschi.
Tutti i centri di spedizione e quelli di depurazione devono
avvalersi di laboratori di analisi interni alle loro strutture,
od anche esterni ad essi; questi laboratori devono essere
ufficialmente riconosciuti dal Ministero delle Salute ed
inclusi in un elenco ufficiale pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale.
E' cura di questi laboratori procedere a regolari campionamenti
ed analisi dei M.B.V. in regime di autocontrollo. Sarà
consentita la commercializzazione soltanto dei molluschi
bivalvi che soddisfino i requisiti microbiotossicologici
sopra esposti.
I M.B.V. subito dopo essere stati pescati o raccolti devono:
* essere trasportati direttamente ad un centro di spedizione
o di depurazione, senza passare per figure commerciali intermedie;
* nella fase del trasporto dal luogo di raccolta al centro
di spedizione o di depurazione, i molluschi devono essere
scortati, a norma della Deliberazione della Giunta della
Regione Veneto N° 2725 del 21/07/1998, da un documento
di identificazione del lotto, che deve essere precedentemente
vidimato dal Servizio Veterinario dell'Az. U.L.S.S. dove
ha il domicilio il pescatore o ha sede legale la cooperativa
a cui è associato il pescatore. Per ottenere questa
vidimazione, il richiedente deve presentare la licenza di
pesca professionale.
In questo documento di identificazione, il pescatore deve
chiaramente descrivere:
1. la ragione sociale completa del pescatore,
2. l'identificazione precisa della zona di provenienza dei
molluschi (zona A, B o C),
3. la data della raccolta dei molluschi,
4. la specie dei molluschi, il numero dei colli ed il loro
peso,
5. la destinazione del lotto dei molluschi (zona di stabulazione,
centro di depurazione o di spedizione - con relativo numero
di riconoscimento CEE, stabilimento di trasformazione),
6. la data di consegna.
Il documento di identificazione dei lotti molluschi deve
essere redatto in tre copie: la copia bianca accompagna
i molluschi fino al centro di spedizione o di depurazione
di destino, la copia azzurra viene conservata dal pescatore,
la copia gialla viene consegnata al Servizio Veterinario
che l'ha vidimata non oltre le 24 ore successive a quelle
della data della pesca.
* essere manipolati in condizioni igieniche ineccepibili;
* essere sottoposti a controlli sanitari;
* essere cerniti e/o depurati e quindi confezionati in sacchi
e sigillati;
* essere mantenuti in tutte le fasi del trasporto e della
vendita a temperatura tale da mantenere la naturale vitalità
del prodotto;
* recare il bollo sanitario.
E' importante sottolineare che solo i molluschi raccolti
in acque classificate A possono essere conferiti ai centri
di spedizione, mentre i molluschi raccolti in zone acquee
classificate B possono essere conferiti solamente a centri
di depurazione.
Per quanto riguarda la bollatura sanitaria dei molluschi
bivalvi, l'art. 8 del D.L.vo 530/92 stabilisce che "i
colli e le partite di M.B.V. di produzione nazionale e comunitaria
destinati al consumo umano diretto, devono essere muniti
di un bollo sanitario che consenta di identificare il centro
di spedizione o di depurazione di provenienza in qualsiasi
fase del trasporto e della distribuzione fino alla vendita
al dettaglio".
La nota del Min. della Sanità del 14/01/1999 chiarisce
che per rendere il bollo non trasferibile, esso deve essere
apposto saldamente alla confezione, applicato in modo tale
da venire rotto al momento dell'apertura della confezione;
per tale motivo nel 1999 è stata sostituita l'etichetta,
che era di forma rettangolare e posta all'interno della
confezione dei molluschi, con un nastro fatto di materiale
resistente all'acqua ed agli strappi nel quale sono riportate
le seguenti informazioni:
* il Paese speditore;
* la denominazione ufficiale in lingua italiana e latina
della specie di M.B.V.;
* il numero di riconoscimento CEE dello stabilimento di
produzione;
* la data di confezionamento;
* la data di scadenza o la dicitura "i molluschi devono
essere vivi al momento dell'acquisto".
Qualora il venditore al dettaglio frazioni una partita costituita
da una unica confezione, egli deve conservare il relativo
bollo per almeno sessanta giorni.
Naturalmente tutti i centri di spedizione e di depurazione
europei possono liberamente commercializzare i loro prodotti
in tutto il territorio comunitario senza dovere subire alcun
controllo cautelativo se non quelli di routine a cui sono
sottoposti anche i prodotti nazionali.
La raccolta delle vongole veraci (Tapes philippinarun) nelle
acque della laguna di Venezia è disciplinata da un
Regolamento provinciale. Sono previste:
* Aree di allevamento date in concessione dal Magistrato
alle Acque al Co.Ve.Al.La. (Consorzio Veneto Allevatori
Lagunari) e da questo alle singole cooperative per uno sfruttamento
razionale delle risorse alieutiche. Il quantitativo di raccolta
è predefinito nel piano di produzione presentato
dal Co.Ve.Al.La. alla Provincia.
* Aree gestite identificate e individuate dalla Provincia
nelle quali possono accedere solo i pescatori delle cooperative
iscritti nell'elenco provinciale. Il quantitativo giornaliero
è di kg, 100 per pescatore con massimo tre persone
di equipaggio per barca, più kg. 50 che vengono concessi
per le spese del carburante.
* Zona di libera raccolta; vi possono accedere solo i pescatori
forniti di autorizzazione provinciale. Il quantitativo massimo
consentito di raccolta giornaliera è di kg. 80. Qualora
siano raccolti quantitativi superiori, il pescatore viene
sanzionato e l'eccedenza del prodotto viene rigettato in
mare.
PUNTI DI SBARCO
Lo sbarco dei prodotti ittici deve avvenire nei punti individuati
ed autorizzati dalla Capitaneria di Porto competente per
territorio. Di norma sono situati in vicinanza di mercati
ittici all'ingrosso in maniera che il pesce possa essere
trasportato, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,
all'interno dell'impianto, per essere sottoposto a visita
ispettiva da parte del Servizio Veterinario.
Il D. L.vo 531/92, in determinate situazioni su richiesta
del pescatore, consente la visita in deroga; il pescato
viene trasferito direttamente dal punto di sbarco ad uno
stabilimento CE dove viene sottoposto a visita ispettiva
da parte del Servizio Veterinario competente. Il trasferimento
dei prodotti ittici deve avvenire con mezzi autorizzati
ai sensi del D.P.R. 327/80 ed il trasportatore deve essere
in possesso di copia dell'autorizzazione per la visita in
deroga del prodotto.
La Provincia ha il compito di definire i punti di sbarco
per i molluschi bivalvi raccolti nelle aree lagunari. Dal
punto di sbarco i molluschi devono, sempre con mezzi autorizzati,
essere trasferiti ad un centro di depurazione.
Il D. M.M.M.le 29 maggio 1992 e la sua modificazione del
15 giugno 1993 disciplinano la pesca dei molluschi bivalvi
in mare, stabilendo tra l'altro che:
* è proibita la pesca nei giorni di sabato, domenica,
lunedì e nei giorni festivi infrasettimanali;
* le navi che effettuano la pesca dei molluschi bivalvi
con apparecchi turbosoffianti devono uscire dai porti dopo
l'alba e rientrare prima del tramonto;
* la pesca dei molluschi bivalvi è vietata nei seguenti
periodi:
- vongole, longoni, fasolari: nel mese di giugno ed in un
altro mese stabilito con ordinanza dal comandante del compartimento
marittimo, scelto tra i mesi di maggio, luglio, agosto e
settembre;
- cappelunghe in adriatico: dal 1° aprile al 30 settembre;
in tirreno: dal 1° aprile al 31 maggio;
- telline: dal 1° al 30 aprile;
- tartufi dal 1° giugno al 31 luglio;
* il pescato massimo giornaliero per nave è stabilito
nelle seguenti quantità:
- vongole, longoni e cuori Kg. 600 (Kg. 150 per i rastrelli)
- vongole veraci Kg. 100
- cappelunghe Kg. 300
- tartufi Kg. 100
- fasolari Kg. 350
- telline Kg. 100
- cozze pelose, mussoli e canestrelli Kg. 300;
* ai fini del controllo delle quantità massime pescabili,
i molluschi bivalvi devono essere sbarcati entro l'orario
e nel punto di sbarco stabiliti in ogni porto con apposita
ordinanza dal capo del compartimento;
* la pesca delle vongole veraci in zone di mare libere è
consentita solo oltre la fascia di rispetto di mezzo miglio
dai limiti delle concessioni;
la pesca con apparecchi turbosoffianti, ad eccezione delle
cappelunghe, deve essere effettuata in acque profonde almeno
tre metri.