Le limitazioni alla pesca



Il regolamento CEE N° 1626/84 istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo. Di seguito sono riportate le misure minime previste dal succitato Regolamento, per i pesci, crostacei e molluschi.


PESCI MISURA MINIMA
   
BRANZINO (Dicentrarchus labrax) cm. 23
SARAGO, tutti, (Diplodus spp.) cm. 15
ALICE (Engraulis encrasicolus) cm. 9
CERNIA, tutte, (Epinephelus spp.) cm. 45
RANA PESCATRICE, tutte, (Lophius spp.) cm. 30
MERLUZZO (Merluccius merluccius) cm. 20
CEFALO, tutti, (Mugil spp.) cm. 16
TRIGLIA, tutte, (Mullus spp.) cm. 11
PAGELLO, tutti, (Pagellus spp.) cm. 12
PAGRO (Pagrus pagrus) cm. 18
DOTTO (Polyprion americanus) cm. 45
SGOMBRO (Scomber scombrus) cm. 18
SOGLIOLA (Solea vulgaris) cm. 20
ORATA (Sparus auratus) cm. 20
TONNO (Thunnus thynnus) cm. 70 o Kg. 6,400
SURO, tutti, (Trachurus spp.) cm. 12
PESCE SPADA (Xiphias gladius) cm. 120
   
   
CROSTACEI  
   
ASTICE (Homarus gammarus) mm. 240
SCAMPO (Nephrops norvegicus) mm. 70
ARAGOSTA, tutte, (Palinuridae) mm. 240
   
   

MOLLUSCHI

 
   
CAPPASANTA, tutte, (Pecten spp.) mm. 100
VONGOLA VERACE, tutte, (Venerupis spp.) mm. 25
VONGOLA, tutte, (Venus spp.) mm. 25


Il D. M. 5 luglio 1987 fissa le misure minime per la pesca delle seguenti specie non comprese nel Regolamento CEE:


STORIONE (Acipenser spp.) cm. 60
STORIONE LADANO (Huso huso) cm. 100
PALAMITA (Sarda sarda) cm. 25
ALALONGA (Thunnus alalunga) cm. 40
TONNETTO (Euthynnus alletteratus) cm. 30
GO (Gobius ophicephalus) cm. 12
PASSERA PIANUZZA (Platichtis flesus) cm. 15


Il D.P.R. 2 ottobre 1968 N° 1639 considera stadi giovanili, e quindi ne proibisce la pesca dei molluschi che hanno misure inferiori a quelle qui sotto riportate:

OSTRICA, tutte, (Ostrea spp.) cm. 6
MITILO, tutti, (Mytilus spp.) cm. 5
TARTUFO DI MARE (Venus verrucosa) cm. 2,5
CAPPALUNGA, tutte, (Solen spp. e Ensis spp.) cm. 8
TELLINA (Donax trunculus) cm. 2


COME SI MISURANO PESCI, CROSTACEI e MOLLUSCHI

La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure fino all'estremità della pinna caudale, nel caso non presenti due lobi.
La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremità posteriore dell'animale.
La lunghezza, o la larghezza dei molluschi bivalvi si misura prendendo in considerazione il diametro maggiore della conchiglia.

Per i pesci che da adulti non raggiungono i sette centimetri di lunghezza non è prevista alcuna misura minima.


ALTRI DIVIETI

L' art. 132 del D.P.R. 2 ottobre 1968 N° 1639 stabilisce che la pesca degli astici e delle aragoste è vietata dal 1° gennaio al 30 aprile, con l'eccezione della Sardegna, dove è vietata dal 1° settembre al 31 dicembre.

Ai sensi dell' art. 91 del D.P.R. N° 1639 del 1968 , le femmine di astici ed aragoste con uova attaccate all'esterno, devono essere rigettate in mare.

Il D.M.M.M.le 1 dicembre 1989 disciplina la pesca del bianchetto (novellame di alici, sarde e papaline) e del rossetto (aphia minuta): questa pesca, che normalmente si svolge nelle regioni meridionali, può essere fatta dal 15 gennaio al 15 marzo.

Il D.M.M.M.le 3 maggio 1989 stabilisce che è vietato pescare, trasportare e commercializzare le seguenti specie o loro parti:

CETACEI (Cetacea)
TESTUGGINI (Testudinata)
STORIONI (Acipenseridae)

Il D.M.M.M.le 20 agosto 1988 N° 401 vieta di pescare, detenere e commercializzare i DATTERI DI MARE (lithophaga lithophaga). - Questo decreto è poi stato sempre reiterato ad ogni sua scadenza ed è valido anche oggi.