APERTURE AL PUBBLICO E CONTATTI
Si avvisano i contribuenti che l’ufficio Tributi è aperto al pubblico, possibilmente previo appuntamento, nei giorni di martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30 e il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00.
Per informazioni e appuntamenti, l'ufficio può essere contattato via mail all’indirizzo tributi@chioggia.org o ai numeri 041.5534.841-840-880-947.
NUOVA IMU
Per l’anno 2022, le aliquote concernenti la nuova IMU (vedi sotto) sono state approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 38/2022.
Il vigente REGOLAMENTO IMU del Comune di Chioggia può essere consultato cliccando sul seguente link:
REGOLAMENTO IMU
VERSAMENTI
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente.
ALIQUOTE 2022
Di seguito si riportano le aliquote vigenti:
- ALIQUOTA 6,00 per mille per abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze e detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali e proporzionalmente al periodo per la quale la destinazione medesima si verifica;
- ALIQUOTA 10,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale D - immobili produttivi (di cui il 7,6 per mille spettante allo Stato), con esclusione della categoria D/10 - immobili produttivi e strumentali agricoli e assimilati ex art. 9, c. 3 bis, D.L. 557/93 che restano esenti;
- ALIQUOTA 10,60 per mille per tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili e terreni agricoli (ad eccezione dei terreni ex art. 1, c. 758, L. 160/2019, esenti);
- ESENTI i cd beni-merce cioè i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (richiesta dichiarazione ministeriale IMU).
- ESENTI gli immobili dati in comodato gratuito registrato al comune o ente territoriale per lo svolgimento di scopi istituzionali.
SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU
Per la dichiarazione IMU riferita all'anno 2019: il Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, ha modificato il termine di presentazione della dichiarazione IMU dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Pertanto il termine era fissato al 31/12/2020.
Per la dichiarazione IMU riferita all'anno 2020: l'art. 1, comma 769 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha disposto il nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Pertanto il termine è fissato al 30/06/2021.
Per la dichiarazione IMU riferita all'anno 2021: il termine è fissato al 30/06/2022.
Per la dichiarazione IMU riferita agli anni successivi, il termine è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
NEWS 2022!! Riservata a nuclei familiari con due abitazioni
A partire dal 2022, per effetto dell'art. 5-decies, D.L.146/2021, nell'ipotesi in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in due immobili diversi, l'esenzione IMU per abitazione principale si applica ad un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare, sia nel caso in cui gli immobili siano situati nello stesso comune sia nel caso in cui siano situati in due comuni diversi.
E' obbligatoria la comunicazione al comune (in carta semplice inviata al protocollo) della scelta effettuata dal nucleo familiare.
Categorie di esenzioni dall'imposta municipale propria per il 2021 (NECESSARIA LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MINISTERIALE IMU PER ESENZIONE - vedi sotto)
Ai sensi dell’art. 1, commi 599 e 600, L. 178/2020:
In considerazione In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta (solo) la prima rata IMU relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club esimili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
L'articolo 6-sexies del Dl 41/2021, introdotto dalla legge 69/2021, ha disposto l'esenzione (solo) dalla prima rata dell'Imu 2021 degli immobili posseduti dai soggetti passivi:
titolari di partita Iva, residenti in Italia, esercenti attività di impresa, arte o professione, ovvero titolari di reddito agrario, il cui fatturato medio mensile dell'anno 2020 si sia ridotto di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo dato del 2019 (il reddito in ogni caso non deve superare i 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello vigente il 31 dicembre 2020).
L'agevolazione Imu compete comunque solamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi Imu nei quali i medesimi soggetti esercitano l'attività di cui sono gestori.
Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020, l'esenzione sia dal saldo che dall'acconto IMU è, prevista per gli anni 2021 e 2022 a favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Viene, infine riconosciuta l'esenzione Imu 2021 ai proprietari di un immobile abitativo concesso in locazione, che abbiano ottenuto l'emissione della convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020 la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 giugno 2021. Stesso beneficio è concesso a chi ha ottenuto una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Categorie di esenzioni dall'imposta municipale propria per il 2020
Ai sensi dell'art. 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34:
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'IMU 2020 relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
In base all'art. 78 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104:
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU 2020 per gli:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.I
In base all'art. 9 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137:
Fermo restando le disposizioni dell’art. 78 del D.L. 104/2020, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella qui allegata, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
ATTENZIONE!! DICHIARAZIONI ESENZIONI IMU 2020
Nelle Faq del Ministero dell'Economia e Finanze del 08.06.2021 sono forniti chiarimenti in ordine agli adempimenti dichiarativi IMU in caso di esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID 19.
In sintesi, il Ministero precisa che il diritto all’esenzione IMU 2020 previsto in relazione all’emergenza da COVID, deve essere dichiarato entro il 30.06.2021 a mezzo modello ministeriale, barrando la casella “esenzione”. Tali indicazioni hanno validità anche per le agevolazioni vigenti per il 2021, da dichiarare entro il 30.06.2022.
Si riporta il testo dal sito www.finanze.gov.it:
<FAQ 1
Si chiede se i soggetti esonerati dal versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel corso del 2020 in base ai vari decreti connessi all'emergenza Covid-19 siano tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021 per l’anno 2020. Nel caso affermativo si chiede quali siano le modalità di compilazione del modello.
RISPOSTA
In base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione”.>
NOTA RISERVATA ALLE STRUTTURE RICETTIVE NON IMPRENDITORIALI (assenza partita IVA):
Esenzione acconto/saldo IMU 2020/2021 strutture ricettive non imprenditoriali (art. 177 D.L. 34/2020, art. 78 D.L. 104/2020, art. 9 D.L. 137/2020 e seguenti).
Si precisa, sulla base di puntuali indicazioni ministeriali, che le esenzioni IMU previste per gli anni 2020 e 2021 NON spettano ai proprietari/gestori di attività ricettive svolte in forma NON imprenditoriale (cioè in assenza partita IVA).
NEWS!
RISERVATA AI SOGGETTI NON RESIDENTI PENSIONATI ALL'ESTERO
A partire dall'anno 2021, per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l’IMU e' applicata nella misura della meta'.
Solo per l'anno 2022, la riduzione passa al 62,5% (comma 743, legge bilancio 2022).
Per usufruire dell'agevolazione è necessario compilare e presentare all'Ufficio Tributi il modulo presente in "documenti scaricabili" > "dichiarazione pensionati estero". Si ricorda, altresì, la necessità di presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposizione.
Calcolo
Per calcolare l’IMU si determina la base imponibile che è costituita dal valore dell’immobile stabilito nei modi previsti dalla legge e su tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie.
E' possibile procedere autonomamente al calcolo dell'imposta (anche in ravvedimento) ed alla creazione del relativo mod. F24 per il pagamento cliccando sul seguente banner:

Scadenze in evidenza
- Scadenze IMU 2022:
- versamento prima rata: entro il 16 giugno 2022
- versamento seconda rata e saldo: entro il 16 dicembre 2022
Settore Economia e Finanza
Tributi
E-mail: tributi@chioggia.org
Tel: +39 041 5534841
Fax: +39 041 5534947