IMU - Imposta municipale unica

SCADENZE IN EVIDENZA IMU 2024: 

      • versamento prima rata (acconto): entro il 17 giugno 2024 (essendo il 16 giugno una domenica)

      • versamento seconda rata (saldo): entro il 16 dicembre 2024

        È comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza (17 giugno 2024)

ALIQUOTE 2024

Per l'anno 2024 le aliquote concernenti la nuova IMU non sono state modificate rispetto all'annno d'imposta 2023.
Pertanto si applicano le aliquote già approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 38/2022.


Di seguito si riportano le aliquote vigenti:

      • ALIQUOTA 6,00 per mille per abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze e detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali e proporzionalmente al periodo per la quale la destinazione medesima si verifica;

      • ALIQUOTA 10,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale D - immobili produttivi (di cui il 7,6 per mille spettante allo Stato), con esclusione della categoria D/10 - immobili produttivi e strumentali agricoli e assimilati ex art. 9, c. 3 bis, D.L. 557/93 che restano esenti;

      • ALIQUOTA 10,60 per mille per tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili e terreni agricoli (ad eccezione dei terreni ex art. 1, c. 758 delle legge 160/2019 che sono esenti dall’imposta);

NOTA BENE:
PER I VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE EDIFICABILI, SI PREGA DI CONSULTARE LE TABELLE ALLEGATE 
IN MODULISTICA>DOCUMENTI SCARICABILI
(VEDI PAGINA PRECEDENTE).


APERTURE AL PUBBLICO E CONTATTI
Si avvisano i contribuenti che l’ufficio Tributi è aperto al pubblico, possibilmente previo appuntamento, nei giorni di martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30 ed il mercoledì dalle 10.00 alle12.00.
Per informazioni e appuntamenti, l'ufficio può essere contattato tramite mail all’indirizzo tributi@chioggia.org o telefonicamente ai numeri 041.5534.841-840-880-947.


NUOVA IMU
A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’articolo 1, comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La nuova IMU, dal 2020, è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 738 - 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il vigente REGOLAMENTO IMU del Comune di Chioggia può essere consultato cliccando sul seguente link:

REGOLAMENTO IMU

VERSAMENTI

I contribuenti diversi dagli Enti non commerciali, effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso in 2 rate, scadenti la prima (entro) il 16 giugno e la seconda (entro) il 16 dicembre.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente. 
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno di riferimento.
Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato (Enti non commerciali), effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso in tre rate di cui:

      • -le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento;

      • -l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l’anno di riferimento;

Gli Enti non commerciali eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti IMU vantati nei confronti del Comune di Chioggia e risultanti dalla dichiarazione IMU ENC relativa all’anno precedente.

RIDUZIONE IMU PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO
Ai sensi dell’art. 1, comma 760 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato secondo la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU è applicata nella misura del 75 per cento.
Per usufruire dell'agevolazione è necessario compilare e presentare all’Ufficio Tributi, entro il 16 dicembre dell’anno di inizio dell’agevolazione, il modulo presente in "documenti scaricabili" > "comunicazione locazioni a canone concordato". 

 

ESENZIONI TEMPORANEE 2021 E 2022
Categorie di esenzioni dall'imposta municipale propria per il 2021 (NECESSARIA LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MINISTERIALE IMU PER ESENZIONE ENTRO IL  30.06.2023 - vedi sotto)
Ai sensi dell’art. 1, comma 599 e 600 della legge 178/2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata IMU relativa a:

      1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

      2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

      3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

      4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club esimili, a condizione che i relativi proprietari  siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Le suddette esenzioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
A tal fine in fase di compilazione della nuova dichiarazione IMU approvata con decreto ministeriale del 29 luglio 2022 dovrà essere barrato il campo 21 del Quadro A “Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato”.

Ai sensi dell'articolo 6-sexies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 69/2021, per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi:
      1. titolari di partita Iva, residenti in Italia, esercenti attività di impresa, arte o professione, ovvero titolari di reddito agrario;

      2. con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (anno d’imposta 2019);

      3. l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, tranne che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

L'agevolazione si applica solo agli immobili posseduti dai soggetti passivi IMU nei quali i medesimi soggetti esercitano l'attività di cui sono gestori.
La suddetta agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
A tal fine in fase di compilazione della nuova dichiarazione IMU approvata con decreto ministeriale del 29 luglio 2022 dovrà essere barrato il campo 21 del Quadro A “Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato”.


Ai sensi dell'art. 78, comma 3 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 per gli anni 2021 e 2022 non è dovuta l’IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.
L'agevolazione si applica solo agli immobili posseduti dai soggetti passivi IMU nei quali i medesimi soggetti esercitano l'attività di cui sono gestori.
La suddetta agevolazione, limitatamente al saldo IMU 2022, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti (previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (art. 12, decreto legge 22 novembre 2022, n. 176 convertito in legge 13 gennaio 2023, n. 6).
A tal fine in fase di compilazione della nuova dichiarazione IMU approvata con decreto ministeriale del 29 luglio 2022 dovrà essere barrato il campo 21 del Quadro A “Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato”.

Ai sensi dell'art. 4-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è riconosciuta l’esenzione IMU per l’anno 2021 alle persone fisiche che possiedono un immobile abitativo concesso in locazione, che abbiano ottenuto l'emissione della convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020 la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 giugno 2021. Stesso beneficio è concesso a chi ha ottenuto una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Il soggetto passivo IMU deve attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione dall'IMU, nonché l'importo dell’eventuale rimborso dell’IMU 2021 versata e non dovuta, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, che deve essere presentata entro il termine di legge.
Categorie di esenzioni dall'imposta municipale propria per il 2020
Ai sensi dell'art. 177 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, non e' dovuta la prima rata dell'IMU per l’anno 2020 relativa a:
      1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

      2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

      3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

La suddetta agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
In base all'art. 78 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU 2020 per gli:
      1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

      2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

      3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni;

      4. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

      5. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, fermo restando le disposizioni dell’art. 78 del D.L. 104/2020, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella qui allegataa condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 


RIDUZIONE IMU AI SOGGETTI NON RESIDENTI PENSIONATI ALL'ESTERO
Ai sensi dell’art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l’IMU e' applicata nella misura della metà (limitatamente all’anno 2022 la riduzione passa al 62,5% ai sensi dell’art. 1, comma 743 della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Per usufruire dell'agevolazione è necessario compilare e presentare all'Ufficio Tributi il modulo presente in "documenti scaricabili" > "dichiarazione pensionati estero". 
Si ricorda, altresì, la necessità di presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposizione.



SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU
L'art. 1, comma 769 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha disposto il nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Per la dichiarazione IMU riferita all'anno 2021: l’art. 3, comma 1 del decreto legge 198/2022 ha prorogato il termine di presentazione della dichiarazione IMU al 30 giugno 2023.  Pertanto il termine è fissato al 30/06/2023.

Per la dichiarazione IMU riferita all'anno 2023: il termine è fissato al 30/06/2024.

Per ogni ulteriore informazione l’ufficio Tributi può essere contattato tramite mail all’indirizzo tributi@chioggia.org o ai numeri 041.5534.841-840-880-947.


CALCOLO IMU
E' possibile procedere autonomamente al calcolo dell'imposta (anche in ravvedimento) ed alla creazione del relativo mod. F24 per il pagamento cliccando sul seguente banner:





DOCUMENTI SCARICABILI

Documenti Scaricabili



Settore Economia e Finanza
E-mail: tributi@chioggia.org
Tel: 
+39 041 5534841
Fax: +39 041 5534947

Data ultima modifica: 22-05-2024
Approfondimenti
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto