MAG292020
 29 maggio 2020

CORONAVIRUS - Misure per contenere il contagio da Covid-19

Segue, in ordine cronologico, l'elenco di decreti, ordinanze e prescrizioni per fronteggiare l'emergenza Coronavirus:

Venerdì 29/05/2020: pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto l'ordinanza n. 55 del 29 maggio "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" Leggi il testo completo

Domenica 24/05/2020: ordinanza regionale n.50 con "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19". Leggi il testo completo

Martedì 19 maggio è stato firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Decreto legge n.34 ("Decreto Rilancio") con "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19". Leggi il testo

Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020
Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato il 17 maggio un'ulteriore ordinanza regionale con ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.Leggi il testo Qui l'allegato: file allegato ordinanza

DPCM 17 maggio 2020
. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm con le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio. Leggi il testo del decreto

16 maggio 2020. Coronavirus, fase 2: nuove linee guida della Regione del Veneto per la riapertura. Queste le schede sviluppate dalla Regione del Veneto per esercizi commerciali, servizi alla persona, piscine, palestre, uffici, commercio su aree pubbliche (mercato), musei biblioteche. Scarica il pdf

Decreto Legge n. 3 del 16/05/2020 Leggi il testo

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 4 maggio (sostituisce la n. 44 del 3 maggio 2020). Leggi il testo

2 maggio 2020, ordinanze del Sindaco:
n. 28 "PARZIALE PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 11.04.2020 CHIUSURA LITORALE E DIGA FORANEA FINO AL 14 MAGGIO 2020" (leggi il testo); n. 29 MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 15.04.2020 RECANTE “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE TEMPORANEA TARIFFAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN TUTTO IL TERRITORIO CITTADINO (leggi il testo)

MODULO AUTODICHIARAZIONE SPOSTAMENTI DAL 4 MAGGIO:
Con l'avvio della "Fase 2" è stato reso disponibile un nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. (scarica l'autodichiarazione).

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 27 Aprile 2020. Leggi il testo

26.04.2020
Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato il 26 aprile 2020 il nuovo Dpcm che contiene le "misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19" che scatteranno dal prossimo 4 maggio. DPCM e allegato del 26 aprile 2020

25.04.2020 l'Unità di crisi della Regione ha diramato una nota di chiarimento sulle modalità di vendita di cibo d'asporto. Leggi qui

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 24 aprile 2020
Viene dato il via libera alla vendita del cibo per asporto nei take away, pasticcerie e gelaterie (finora era possibile solo la consegna a domicilio) mantenendo il divieto di consumo all'interno dei locali dell'esercizio. Negozianti e clienti dovranno avere mascherine e guanti, e rispettare il distanziamento di un metro. Altro allentamento riguarda le aperture di librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini, per i quali non vale più il limite dei due giorni a settimana. Leggi il testo I cimiteri comunali saranno aperti da lunedì 27 aprile.

Ordinanza regionale del 13 aprile
Stop ai 200 metri da casa ma obbligo di uscire dalla propria abitazione indossando mascherina, guanti protettivi oppure con il gel igienizzante. Sono queste alcune delle misure contenute nell’ordinanza firmata dal governatore del Veneto, Luca Zaia, in vigore da martedì 14 aprile. Il provvedimento del presidente della Regione recepisce così il decreto firmato il 10 aprile dal premier Giuseppe Conte. Rispetto a quanto previsto dal provvedimento del Governo, in Veneto la riapertura delle librerie e dei negozi di abbigliamento per i bambini sarà contingentata, via libera solo per due giorni alla settimana. Prorogate fino al 3 maggio le limitazioni già disposte per i mercati all'aperto e l'obbligo di dotazione dei dispositivi di protezione personale (guanti e mascherine) per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale. Leggi il testo

Ordinanza del Sindaco - n. 21 del 11/04/2020: ULTERIORE PROROGA EFFICACIA ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 20.03.2020 RECANTE “MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL’APPLICAZIONE DEI DD.P.C.M DELL’8 E 9 MARZO 2020 IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”. Leggi il testo

Nuovo Dpcm 10 aprile: prorogate al 3 maggio le disposizioni governative
Il nuovo Dpcm proroga le attuali disposizioni di chiusura fino al 3 maggio prossimo. Concesse alcune aperture di attività produttive già da dopo il 13 aprile, data di scadenza delle misure previste dall'attuale decreto ministeriale. In particolare saranno riaperte librerie, cartolerie, alcuni negozi che vendono articoli per bambini e, inoltre, saranno riaperte attività legate al settore della silvicoltura. Leggi il testo del Decreto

06.04.2020 Nuova ordinanza regionale sul trasporto pubblico.Leggi il testo

Regione Veneto, ordinanza 3 aprile 2020
L'ordinanza entra in vigore da venerdì 3 aprile, e avrà validità fino alla mezzanotte del 13 aprile, salvo cessazione anticipata per effetto di quanto disposto dal decreto legge nazionale n.19 del 2020 e salvo ulteriore proroga sulla base del medesimo decreto. Leggi il testo del documento

Nuovo DPCM dell'1 aprile: misure di contenimento prorogate al 13 aprile
Leggi il testo del documento

Nuovo DPCM del 24 marzo: aumentano le sanzioni per chi non rispetta le misure restrittive
È stato pubblicato il Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM contenente ulteriori misure per "contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale". Leggi il testo del documento

Nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 marzo:
sospese fino al 3 aprile "tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1" del documento. Le attività sospese "possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile"
Non sono oggetto di sospensione:
- le attività produttive, industriali e commerciali contenute nell'allegato A (leggi). Attenzione: in data 25.03 il MISE ha apportato alcune modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (nuovi codici ATECO). DM-MiSE-25-03-20
- le attività professionali
- per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18
- le attività funzionali a garantire le filiere delle attività di cui all'allegato A, nonché i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto
- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto
- le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto
Per le attività commerciali resta fermo quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo.
- Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto completano le attività ne­cessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Leggi il testo completo del decreto

22.03.2020
Il ministero dell’Interno e quello della Salute hanno varato un’ordinanza che — allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-CoV-2 — «fa divieto a tutte le persone fisiche» di «trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano», salvo che «per comprovate esigenze lavorative», di «assoluta urgenza» o per «motivi di salute». Leggi l'ordinanza

L'ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020
- Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
- Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. L'ordinanza è valida sino al 25 marzo (Leggi il testo completo)

Comune di Chioggia, ordinanza n. 16 del 20.03.2020 ad oggetto: “Misure urgenti finalizzate all'applicazione dei DD.P.C.M. dell'8 e 9 marzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”
(Leggi il testo completo)
Nell'ordinanza si legge che “in via precauzionale, al fine di evitare assembramenti e contatti ingiustificati fra le persone, anche allo scopo di agevolare l’attività di controllo esercitata dalle Forze di Polizia, si ritiene necessario, su tutto il territorio comunale, con efficacia immediata e fino al 3 aprile 2020 compreso:
• disporre la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini (dove verrà comunque assicurata l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione dei feretri alla sola presenza dei parenti stretti, comunque tenuti a rispettare la distanza minima di sicurezza di un metro l’uno dall’altro e le altre norme igieniche contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
• vietare la circolazione e lo stazionamento dei pedoni su tutte le piste ciclopedonali, compreso il circuito ciclopedonale del Lusenzo;
• vietare l’accesso al litorale di Sottomarina ed Isola Verde ed alla diga foranea di Chioggia sud, tranne che per giustificate esigenze lavorative”.

L'ordinanza della Regione del Veneto del 20.03.2020.
Il presidente della Regione Veneto ha firmato un'ordinanza in cui vengono indicate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" (leggi il testo completo).
Tra i punti principali, valevoli fino al 3 aprile salvo proroghe:
- Per evitare assembramenti "sono chiusi parchi e giardini pubblici o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale".
- L'uso della bicicletta, anche à pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'articolo l, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli esercizi commerciali esentati dalla chiusura. Sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale, e cioè comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivì di salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli esercizi aperti in base al DPCM.
- Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora, e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza dimora.
- L'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'articolo 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nel giorno nella giornata della domenica. Confermata invece l'apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole.
- Nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali a un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

Il decreto legge con le misure economiche del 17 marzo
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19": al suo interno misure economiche e finanziamenti in settori strategici per fronteggiare l'emergenza coronavirus: Leggi il testo.

11.03.2020 Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato mercoledì 11 marzo un decreto che contiene nuove restrizioni per tutta Italia per contenere il contagio da Coronavirus. Si tratta di misure valevoli fino al 25 marzo e che si aggiungono a quelle messe decise dall'Esecutivo l'8 (leggi) e 9 marzo scorso (leggi).
Leggi il decreto dell'11 marzo: chiusura dei negozi
I punti principali

- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (come ipermercati, supermercati, discount di alimentari, qui l'elenco completo), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
- Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) a eccezione di lavanderie e servizi funebri.
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Il Presidente della Regione, con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali
- Le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, venerdì 13 marzo sono seguite due nuove ordinanze (leggi qui) firmate dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, attraverso le quali si dispone una possibile riduzione del trasporto pubblico locale, garantendo comunque le esigenze essenziali di mobilità. Le misure urgenti in vigore da sabato 14 marzo e fino al 25 marzo riguarderanno i servizi di trasporto su gomma, acqua e la rete ferroviaria locale.

Le prescrizioni precedenti (valide fino al 3 aprile): muoversi solo se necessario

Il presidente del Consiglio dei ministri ha firmato domenica 8 marzo un decreto con altre "misure urgenti" per contrastare il contagio da coronavirus, con prescrizioni stringenti anche per il territorio metropolitano veneziano, oltre che per l'intera Lombardia e altre 13 province del Nord Italia (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova e Treviso). Un decreto le cui misure, valevoli fino al 3 aprile, sono state il giorno seguente allargate all'intero territorio nazionale con un ulteriore atto firmato dal presidente del Consiglio.
Leggi il testo del decreto del 9 marzo
Leggi il testo del decreto dell'8 marzo

"Muoversi solo per esigenze lavorative e motivi di salute"
Nel documento, pubblicato domenica in Gazzetta Ufficiale, in queste zone si mette nero su bianco l'invito a "evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dei territori, anche al loro interno". Ci si muoverà, ha specificato il presidente del Consiglio durante una conferenza stampa, "solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute". È consentito, per chi ne avesse necessità, il rientro nella propria abitazione, domicilio o residenza.
Maggiorni chiarimenti: Direttiva Ministero Interno 08_03_2020

Cosa si intende?

Le restrizioni negli spostamenti previste dal Dpcm dell'8 marzo 2020 non si applicano a chi si muove per necessità, come confermato dalla Prefettura di Venezia e indicato in una direttiva inviata dal Ministero dell'Interno a tutte gli organi territoriali. Sono considerate necessità le esigenze lavorative, sanitarie o di assistenza familiare. Visti i divieti stabiliti dal Dpcm, i controlli saranno effettuati a campione, come sottolineato dalla Prefettura, e chi si sposta all'interno, verso o dalle zone a "contenimento rafforzato" deve giustificare il proprio spostamento con un'autocertificazione, attraverso la compilazione di moduli forniti anche dalle forze di polizia all'atto del controllo (Scarica qui il modulo). Nessuna limitazione prevista per l'attività degli uffici pubblici.

Dubbi? Leggi le FAQ del Ministero dell'Interno

Prescrizioni per chi ha febbre oltre 37,5 gradi e chi è in quarantena
Ai cittadini alle prese con "sintomatologie da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi centigradi" è fortemente raccomandato di restare nel proprio domicilio e limitare i contatti sociali, a prescindere dalla positività o meno al coronavirus. Devono contattare il loro medico curante. Per chi è sottoposto a quarantena o risulta positivo al coronavirus, invece, è fatto divieto assoluto di mobilità.

Sospesi tutti gli eventi, sport a porte chiuse
Anche in territorio veneziano sono sospesi "gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In questi casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano". Stop anche a tutti gli "eventi organizzati in luogo pubblico e privato, nonché alle manifestazioni a carattere ludico, culturale, sportivo, religioso, fieristico". Il presidente del Consiglio ha specificato che sono anche sospesi "tutti gli eventi nei cinema, nei teatri, nei pub, nelle scuole di ballo, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo, nelle discoteche. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività".

Stop alle attività didattiche: lezioni a distanza
Stop alle attività didattiche nelle scuole e nelle università, salvo quelle a distanza, oltre che ai viaggi d'istruzione e alle gite scolastiche.

Luoghi di culto: sospese le cerimonie religiose
Per quanto riguarda i luoghi di culto sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. E' consentita la loro apertura a condizione del rispetto di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.

Musei chiusi
Chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura.

Ristoranti e bar aperti solo dalle 6 alle 18
Consentite invece le attività di ristorazione e bar ma solo dalle 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di inottemperanza scatterà la sanzione della sospensione dell'attività.

Le altre attività commerciali

Per le altre attività commerciali è necessario garantire un accesso "con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse".

Media e grande distribuzione

Nelle giornate festive e prefestive "sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro".

Stop a palestre e piscine

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri sociali, centri ricreativi.

Controlli delle forze di polizia

"Le forze di polizia saranno legittimate a chiedere conto" ai cittadini che si muovono sui territori interessati dalle nuove norme per il contenimento del coronavirus: "Non c'è divieto assoluto di trasferimento dalle parti del nord interessate dal Dpcm al resto del territorio, ma sarà necessario motivarlo 'secondo le specifiche indicazioni' del decreto. Sicuramente c'è una ridotta mobilità", ha dichiarato il premier parlando anche del Veneziano.

Allegato:
- modulo autodichiarazione spostamenti

Coronavirus, informazioni e consigli utili del Ministero della Salute



Adottare le seguenti misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

In caso di dubbi o sospetti chiamare il numero verde regionale 800462340, in caso di sintomi non andare in ospedale ma chiamare il 118

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