Giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello

Descrizione servizio

I giudici popolari sono cittadini chiamati a comporre la Corte d'Assise o la Corte d'Assise d'Appello insieme ai giudici togati. I nominativi dei giudici popolari sono estratti a sorte da apposito Albo.

Le iscrizioni all'Albo dei giudici popolari vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dal 1 aprile fino al 31 Luglio. L'iscrizione all'Albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente per territorio.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'Assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello.

Requisiti 

Per richiedere l'iscrizione è necessario:
  • avere la cittadinanza italiana;
  • godere dei diritti civile e politici;
  • avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
  • essere in possesso del diploma di scuola inferiore (Albo dei giudici popolari di Corte d'Assise);
  • essere in possesso del diploma di scuola media superiore (Albo dei giudici popolari di Corte d'Assise di Appello).
Non possono chiedere l'iscrizione all'Albo dei giudici popolari:
  1. i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  2. gli appartenenti alle Forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di Polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
  3. i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni congregazione.
Il modulo per la domanda è scaricabile dal "Link" a fondo pagina e in distribuzione presso l'Ufficio Elettorale e Protocollo. Il modulo può essere trasmesso, allegando copia di un documento di riconoscimento, con le seguenti modalità:

Obblighi e rimborsi
Gli iscritti all'Albo dei Giudici Popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 e euro 15,49, nonchè alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendeneti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.


Moduli

Icona file Domanda di iscrizione Albo giudici popolari Corte d'Assise
Icona file Domanda di iscrizione Albo giudici popolari Corte d'Assise d'Appello
Icona file Rinuncia iscrizione Albo giudici popolari


Norme

Icona file Legge 10 aprile 1951, n.287


Riferimenti

Settore Affari generali e istituzionali

Servizio Elettorale

E-mail: elettorale@chioggia.org
Tel: +39 0415534835 tasto 3
Fax: 041400022
PEC: chioggia@pec.chioggia.org

Data ultima modifica: 22-11-2021
Approfondimenti
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